Revisione ordinaria e limitata


Con il 1. gennaio 2008 è entrato in vigore il nuovo diritto svizzero sulla revisione. Esso contempla due principi importanti:

  • Neutralità della forma giuridica:
    La revisione non dipende più dalla forma giuridica dell’organizzazione sottoposta al controllo. Per le seguenti persone giuridiche valgono disposizioni quasi identiche: Società anonime, Sagl, Cooperative, Società in accomandita per azioni, Associazioni, Fondazioni. Tutte queste organizzazioni sottostanno d’ora in poi all’obbligo di revisione.

  • Distinzione secondo la grandezza:
    Per società pubbliche e imprese economicamente importanti (1) è d’obbligo una revisione ordinaria, mentre che per società più piccole la regola è quella di una revisione limitata. Organizzazioni molto piccole possono, a certe condizioni, rinunciare completamente ad una revisione.

Nella revisione ordinaria, l'entità della revisione aumenta considerevolmente rispetto agli attuali schemi. In particolare la legge esige che venga verificato  il sistema di controllo interno (SCI) . Di conseguenza molte imprese dovranno occuparsi della costituzione di un tale sistema. Inoltre, diventa obbligatorio l’allestimento di un rapporto di revisione dettagliato  al Consiglio di amministrazione conformemente a  regole ben precise. 

Sia nella revisione ordinaria che in quella limitata occorrerà fornire delle indicazioni sulla  valutazione dei rischi. Le imprese – indipendentemente dalla loro grandezza – devono pertanto riferire riguardo alla loro gestione effettuata in tale ambito.

Le nuove disposizioni legali sono applicabili  per la prima volta con l’esercizio 2008. Ulteriori informazioni possono essere rilevate dalla nostra pubblicazione “Refonte de l’audit des comptes annuels”.

 

(1) Un’organizzazione è economicamente importante quando per due esercizi consecutivi supera due dei tre valori seguenti: 20 milioni di CHF di cifra d’affari, 10 milioni di CHF  di somma di bilancio e 50 posti di lavoro a tempo pieno

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